Il diritto doganale europeo cambia

Il diritto doganale europeo cambia
Euro Transport Media

 

Dal 1° luglio la Croazia entra nell’Unione Europea, pertanto questo comporterà delle modifiche nel diritto doganale. Lungo le frontiere con l’UE le merci non verranno più controllate. Le merci che si trovano in libera circolazione in Croazia, saranno dunque, dal punto di vista del diritto doganale, comunitarie e in futuro non dovranno più essere accompagnate dai documenti di transito o dalle dichiarazioni di esportazione.

La prova di origine preferenziale finora valida (Eur.1, dichiarazione d’origine per le merci che beneficiano di regime preferenziale) viene sostituita dalla dichiarazione del fornitore ai sensi del REGOLAMENTO (CE) 1207/2001, la prova di origine intracomunitaria.

Diritto doganale: è richiesto il certificato di preferenza

Le merci provenienti dalla Croazia in regime di libera circolazione, che tuttavia nella data del 1° luglio si trovavano ancora sotto il controllo delle autorità doganali all’interno del territorio doganale dell’UE, per essere ritenute comunitarie ed essere quindi esentate dall’imposizione di dazi doganali e di importazione,  devono essere accompagnate da una dichiarazione doganale. Sono esenti da dazi doganali e da altre misure doganali qualora sia presente il documento che ne comprova il carattere comunitario, per esempio un documento di preferenza. L’imposta sul valore aggiunto di importazione è dovuta in ogni caso. Qualora le merci dovessero proseguire ancora il loro tragitto, la procedura verrà eseguita attraverso il trasporto nel regime di transito (T1). In questo modo l’imposta sul valore aggiunto croata non è più dovuta.

In futuro, le aziende dovranno considerare anche che per il nuovo commercio comunitario con la Croazia, nella statistica del commercio intra (Intrastat) e nella Dichiarazione di riepilogo dell’Ufficio federale tributario dovranno essere comprese anche le imposte croate sul valore aggiunto. Inoltre, le fatture devono essere corredate di numero di Partita IVA (PI). Al numero fiscale dell’azienda croata (numero OIB) finora valido viene anteposto il codice paese HR.

Pertanto,  mentre al giorno di riferimento il traffico di merci è quasi libero, lavoratori e cabotaggio non lo sono: infatti, in materia di libertà di circolazione per i lavoratori e i servizi croati, l’Unione ha decretato un periodo di transizione di sette anni (2+3+2). Anche nel caso del cabotaggio è stato stabilito un termine transitorio iniziale di due anni (2+2), durante i quali le aziende croate non possono muoversi nel mercato interno dell’Unione europea.