Gruppi elettrogeni soggetti e non soggetti ad autorizzazione

Gruppi elettrogeni soggetti e non soggetti ad autorizzazione
Foto: Pramac

E bene fare delle distinzioni tra i gruppi eletrogeni, alcuni sono soggetti a  norme più restrittive che per illa messa in funzione richiede un’autorizzazione, altri generatori  invece non ne hanno bisogno. In base alle disposizioni delle normative scopriamo quali gruppi elettrogeni sono soggetti a restrizioni e quali no, iniziamo dai gruppi elettrogeni senza alcuna autorizzazione.

 

Gruppi elettrogeni senza autorizzazione

Come indicato nel  DPR 53/1998, basta la sola comunicazione senza richiedere autorizzazione per i gruppi elettrogeni che hanno le seguenti caratteristiche:

  •     In servizio continuo con una potenza termica entro 3 MW se alimentati con GPL o metano;
  •     In servizio continuo con una potenza termica entro 1 MW se alimentati con gasolio o benzina;
  •     Gruppi elettrogeni usati come fonte di energia in casi di emergenza.

Anche se il gruppo elettrogeno rientra nella categoria  che non ha bisogno di autorizzazione, si deve comunque effettuare comunicazione all’ufficio preposto della Provincia, da inviare via raccomandata. Nel documento inviato si dichiara la conformità del gruppo elettrogeno e della modalità di installazione rispetto alle norme sull’ambiente e sulla sicurezza.Soltanto dopo aver inviato la comunicazione è possibile installare e mette in funzione il generatore elettrico. Inoltre va inviata copia della stessa comunicazione anche al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e all’Agenzia delle Dogane provinciale….

Tale comunicazione è necessaria perché l’Agenzia può così calcolare le imposte sull’energia che per questo aspetto sono divise in tre tipologie: pagano un’imposta differente i gruppi elettrogeni a funziona continua superiori a 1kW e i gruppi elettrogeni di soccorso superiori a 200 kW, mentre sono esenti da imposta tutti gli altri.

Se si vuole richiedere delle agevolazioni sui combustibili per la produzione di energia superiore a 30 kW, nella comunicazione vanno anche inserite le seguenti informazioni: caratteristiche del motore, caratteristiche combustibile, potenza termica del combustibile immessa in kW, rendimento totale, servizio svolto, stima dell’energia annuale prodotta in kWh, numero delle ore di funzionamento annuali, posizione degli impianti, autodichiarazione di rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

Comunque vanno in ogni caso inviate le dichiarazioni delle emissioni atmosferiche e l’impatto acustico presso il Comune interessato dei lavori e presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

Gruppi elettrogeni che sono soggetti a autorizzazione

I gruppi elettrogeni per cui non basta la comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione:

  • In servizio continuo con una potenza termica oltre 3 MW se alimentati con GPL o metano;
  • In servizio continuo con una potenza termica oltre 1 MW se alimentati con gasolio o benzina;

Per poter avere l’autorizzazione è necessario inviare con raccomandata A/R una domanda in bollo firmata da un legale rappresentante alla Provincia del territorio comprendente l’impianto con una serie di allegati: il progetto dell’impianto; una relazione tecnica su installazione ed esercizio dell’impianto; il certificato di iscrizione alla CCIAA con nullaosta antimafia; una perizia giurata che attesta quantità e qualità delle emissioni nocive nell’atmosfera. Copie di domanda e allegati (eccetto certificato CCIAA e perizia) vanno contestualmente inviate al GRTN, all’Agenzia delle Dogane, all’ASL, all’ARPA e al Comune.

La relazione tecnica va realizzata specificando una serie di caratteristiche dell’impianto e del gruppo elettrogeno seguendo le specifiche indicate dalle diverse Regioni.

Inoltre, non deve mancare l’attestazione del rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, come indicato dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

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